Lo psicologo
Un professionista che lavora utilizzando specifici strumenti conoscitivi e di intervento definiti dall’Art.1 L.56/89
Solo dopo aver svolto un anno di tirocinio e aver superato l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale può iscriversi alla sezione A dell’Albo professionale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Lo psicologo lavora utilizzando competenze e funzioni specifiche definite dall’articolo 1 della Legge n. 56 del 1989 sull’Ordinamento della professione di psicologo: "[...] l’attività dello psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."